| CONCILAZIONE O RICORSO CONTRO
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Colui che incorresse in violazioni al Codice
della Strada, o ad altre normative, può
definire il procedimento versando l'importo previsto
per la sanzione entro il termine di SESSANTA GIORNI
dalla NOTIFICA del verbale.
I pagamenti delle violazioni possono essere effettuati:
a) mediante versamento sul bollettino c/c n.
18028332 intestato al Comune di San Daniele del
Friuli - Comando Polizia Municipale, citando nella
causale del versamento il numero del verbale di
accertamento e altri dati utili alla identificazione
della infrazione (Es. Targa del veicolo);
b) in contanti presso l'Ufficio di Polizia Municipale,
sito in San Daniele del Friuli, via C. Battisti
22, aperto nei giorni feriali dalle ore 11:30
alle ore 12:30.
Contro gli accertamenti di violazione al Codice
della Strada effettuati da personale del Servizio
di Polizia Municipale è possibile ricorrere
al Prefetto di Udine, presentando personalmente
o inviando via posta il ricorso al Comando accertatore,
in carta semplice, entro 60 gg. dalla notifica
del verbale. Il Comando provvederà in seguito
a trasmettere al Prefetto il ricorso corredato
della dovuta documentazione, nonché delle
note dell'agente accertatore.
In alternativa è possibile ricorrere al
Giudice di Pace di San Daniele del Friuli, presentando
formale ricorso agli Uffici siti in via Udine
2 (per informazioni tel. 0432/ 940703).
Nel verbale vengono comunque indicate tutte le
modalità per effettuare il pagamento o
per ricorrere contro la violazione, nel caso vi
siano fondati motivi.
Per quanto riguarda gli accertamenti di violazione
relativi ai Regolamenti Comunali o alla normativa
commerciale, si riportano di seguito gli articoli
16 - 17- 18 - 22 della legge 689/81 che riguardano
la definizione delle sanzioni amministrative.
ESTRATTO DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689
Modifiche al sistema penale
ART. 16 (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa o,
se più favorevole, al doppio del minimo
della sanzione edittale, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni,
dalla contestazione immediata o, se questa, non
vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione. (omissis)
ART. 17 (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, il funzionario o l'agente che
ha accertato la violazione, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni
e compiti del Ministero nella cui competenza rientra
la materia alla quale si riferisce la violazione
o, in mancanza, al Prefetto.
L'Ufficio territoriale competente è quello
del luogo in cui è stata commessa la violazione.
ART. 18 (Ordinanza ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione,
gli interessati possono far pervenire all'autorità
competente a ricevere il rapporto scritti difensivi
e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorità. L'autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi
ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti
difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all'autore della violazione
ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo
che ha redatto il rapporto. (omissis)
ART. 22 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione)
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la confisca, gli
interessati possono proporre opposizione davanti
al Giudice del Tribunale del luogo in cui è
stata commessa la violazione, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al
quale è allegata l'ordinanza notificata.
|