| INTERVENTI
A FAVORE DELLA FAMIGLIA
PER LE NASCITE
E LE ADOZIONI….
al Comune si può
presentare domanda per ottenere :
· l’assegno regionale
di natalità:
L.R. 49/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ un assegno che spetta ai nuclei
familiari in occasione della nascita o adozione
di un figlio quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
- almeno uno dei genitori, cittadino italiano
o comunitario o in possesso della carta di
soggiorno, è residente in Regione da
almeno 12 mesi alla data del parto; (requisito
della residenza non è necessario in
caso di genitore discendente di prima o seconda
generazione di corregionali all’estero);
- il minore, per la cui nascita è
richiesto l’assegno, è residente
in Regione al momento della presentazione
della domanda;
- l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo non è
superiore ad € 11.000,00 per l’assegno
per il primo figlio e ad € 13.000,00
per assegno per figlio successivo al primo
e parti gemellari. Per il calcolo dell’I.S.E.E.
rivolgersi direttamente ad un CAAF (Centro
di assistenza fiscale) previo appuntamento
(documentazione
da presentare per il calcolo dell’I.S.E.E.
– clicca qui)
La domanda va presentata entro 3
mesi dalla nascita o dal provvedimento
di adozione per il quale è richiesto
l’assegno, al Comune in cui risiede
il minore (per
il modello della domanda clicca qui).
Importi degli assegni: primo figlio : €
1.550,00 – secondo figlio: € 3.100,00
– parto gemellare : € 4.650,00
per ciascun nato
· L’assegno di maternità
INPS:
ART.66 L. 23.12.1998 n.448
E’ un assegno che spetta alle madri
in occasione della nascita o adozione di un
figlio quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
- la madre è cittadina italiana o
comunitaria o extracomunitaria in possesso
della carta di soggiorno e residenti nel territorio
dello Stato italiano al momento della nascita
del figlio o al momento dell’ingresso
nella propria famiglia anagrafica del minore
in adozione o affidamento preadottivo;
- la madre non percepisce indennità
di maternità di alcun genere , erogato
dall’INPS o da altri enti previdenziali;
- l’I.S.E. (Indicatore della Situazione
Economica) del nucleo familiare di 3 persone
non è superiore ad € 29.596,45
(per l’anno 2005); per il calcolo dell’
I.S.E. rivolgersi direttamente ad un CAAF
(Centro di assistenza fiscale) previo appuntamento
(documentazione
da presentare per il calcolo dell’I.S.E.E.
– clicca qui).
La domanda va presentata entro 6
mesi dalla nascita o dal provvedimento
di adozione per il quale è richiesto
l’assegno, al Comune di residenza della
madre (per
modello di domanda clicca qui).
Importo dell’assegno: € 283,92
per 5 mensilità per complessivi €
1.419,59.
PER IL NUCLEO FAMILIARE
….
· Assegno per il nucleo familiare
con almeno 3 figli minori:
ART. 65 L. 23.12.1998
N. 448
E’ un assegno che spetta ai nuclei
con almeno 3 figlio minori quando sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
- Il richiedente è cittadino italiano
o comunitario e residente nel territorio dello
Stato italiano;
- L’I.S.E. (Indicatore della Situazione
Economica) del nucleo familiare di 5 persone
non è superiore ad € 21.309,43
(per l’anno 2005); per il calcolo dell’I.S.E.
risolversi direttamente ad un CAAF (Centro
di Assistenza fiscale) previo appuntamento
(documentazione
da presentare per il calcolo dell’I.S.E.E.
– clicca qui).
La domanda va presentata, entro il
31 gennaio dell’anno successivo alla
nascita del 3° figlio, al Comune
di residenza del genitore richiedente (per
modello di domanda clicca qui).
Importo dell’assegno: € 118,38
per 13 mensilità annue per complessivi
€ 1.538,94.
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