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La
dichiarazione di nascita può essere resa:
a) al Direttore Sanitario del Centro di Nascita,
entro 3 giorni dalla stessa
b) all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel
cui territorio è avvenuto il parto, entro
10 giorni dalla nascita esibendo, i non residenti,
un documento di riconoscimento di entrambi i genitori
c) all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
residenza dei genitori, quando diverso da quello
di cui al punto precedente, o della madre, quando
i genitori abbiano diverse residenze, entro 10
giorni dalla nascita. In tal caso la dichiarazione
può essere resa esclusivamente da uno dei
genitori esibendo un documento di identità
valido.
In caso di:
- unioni legittime (persone coniugate tra loro):
possono presentarsi indistintamente uno qualsiasi
dei genitori od un loro procuratore speciale (con
atto di notaio)
- unioni naturali (persone non coniugate): deve/devono
presentarsi il/i genitore/i che intede/intendono
riconoscere il neonato.
- se un bambino nasce morto, o se nasce vivo ma
muore prima che sia dichiarata la nascita, la
relativa dichiarazione va resa esclusivamente
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel
cui territorio è avvenuto il parto
- la nascita di un bambino figlio di:
- genitori stranieri residenti all'estero e solo
domiciliati in Italia
- genitori italiani compresi nell'A.I.R.E. - Anagrafe
degli Italiani Residenti all'Estero - di un qualsivoglia
comune
può essere resa unicamente agli uffici
ed entro i termini indicati nei precedenti punti
a) e b).
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