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DENUNCIA DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere resa:
a) al Direttore Sanitario del Centro di Nascita, entro 3 giorni dalla stessa
b) all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita esibendo, i non residenti, un documento di riconoscimento di entrambi i genitori
c) all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, quando diverso da quello di cui al punto precedente, o della madre, quando i genitori abbiano diverse residenze, entro 10 giorni dalla nascita. In tal caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente da uno dei genitori esibendo un documento di identità valido.

In caso di:
- unioni legittime (persone coniugate tra loro): possono presentarsi indistintamente uno qualsiasi dei genitori od un loro procuratore speciale (con atto di notaio)
- unioni naturali (persone non coniugate): deve/devono presentarsi il/i genitore/i che intede/intendono riconoscere il neonato.
- se un bambino nasce morto, o se nasce vivo ma muore prima che sia dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione va resa esclusivamente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto
- la nascita di un bambino figlio di:
- genitori stranieri residenti all'estero e solo domiciliati in Italia
- genitori italiani compresi nell'A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - di un qualsivoglia comune
può essere resa unicamente agli uffici ed entro i termini indicati nei precedenti punti a) e b).