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PUBBLICITA'

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 30.01.2008


- Modulo dichiarazione dei mezzi pubblicitari: (clicca l'icona e scarica il modulo)

Il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni è affidato alla ditta:
ICA Srl 

Via Noncello, 2/b 
33170 Pordenone
tel.-fax 0434/27333
c/c postale n. 132597

Per la timbratura delle locandine, per il pagamento dell'imposta e per ogni altra informazione è possibile rivolgersi presso il seguente recapito:

Gioelleria Mansutti di Mansutti Italo & C. s.n.c.

Dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

Via Venezia, 1
San Daniele del Friuli
tel e fax 0432/955773

(terrazza posta sopra al Despar accanto al negozio Bernardi)



ANNO 2008

Art. 12 - Pubblicità Ordinaria

  1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

- comune di classe V                                  €          13,63

  1. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
  2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui,, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
  3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superficie superiore al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, la tariffa di cui al comma 1 è maggiorata del 20%.
  4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 13 – Pubblicità effettuata con veicoli

  1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di suolo pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art.12, comma 1; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art.12, comma 4.
  2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
  3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg                              €          74,37
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg                                €          49,58
c) per motov. e veicoli non compresi nelle due precedenti categ.        €          24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

  1. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
  2. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 14 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

  1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

- comune di classe V                                  €          33,05

  1. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
  2. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà della rispettiva tariffa.
  3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- comune di classe V                                  €          2,07

  1. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 15 – Pubblicità varia

  1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art.12, comma 1.
  2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

- comune di classe V                                  €          49,58

  1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
  2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

- comuni di classe V                                    €          2,48

  1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun giorno o frazione è la seguente:

- comuni di classe V                                    €          6,20

Art. 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni

  1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
  2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- comuni di classe V:           - per i primi 10 giorni           €          1,24
 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione        €          0,372

  1. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
  2. Per i manifesti aventi superficie superiore al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 20%.
  3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
  5. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
  6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art.9 (del D.Lgs.507/93); per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.