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(deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2008)
(Integrazione con deliberazione n. 11 del 22.02.2008)
ESCLUSIONE dell' ICI sulla PRIMA CASA (D.L. n. 93 del 27.05.2008)
Il D.L. n. 93 del 27.05.2008 ha stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l'ICI non è più dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'esclusione:
- riguarda l'abitazione principale e le abitazioni equiparate dal regolamento comunale (vedi regolamento);
- include le pertinenze della stessa, fino ad un massimo di due.
- NON si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9.
- Le aliquote ICI per l’anno 2008 risultano essere:
- Aliquota ordinaria al 6 per mille
- Aliquota ridotta al 4,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- Aliquota ridotta al 5,6 per mille per gli immobili locati con contratto registrato, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;
- Aliquota al 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi per tali i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, e risultanti vuoti o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione.
I proprietari che intendono avvalersi dell’aliquota ridotta prevista per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi, contestualmente alla denuncia prevista dal D.Lgs 504/92, copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l’ubicazione dell’immobile locato, le generalità del locatario nonché gli estremi del contratto di locazione. Le richieste di agevolazione non prodotte entro il termine previsto per la denuncia avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
- Confermata la detrazione minima prevista dall’art. 8. II comma, del D.L. n° 504/1992, elevata a 103,29 euro dall’art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
- Confermata l’applicazione di una ulteriore detrazione di € 103,29 = a favore di nuclei familiari, con riferimento alla anagrafe della popolazione residente, proprietari di immobili:
- a) nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidità totale e titolare di indennità di accompagnamento;
- b) proprietari di immobili nei quali risultino presenti almeno 2 componenti invalidi civili di cui almeno uno con invalidità totale (anche senza indennità di accompagnamento). Dal beneficio sono esclusi i nuclei familiari nei quali l’individuo invalido civile sia accolto in strutture socio-assistenziali.
Si informa che dal 2008 il bollettino per il versamento dell’ICI ha cambiato numero di conto corrente e intestazione, il versamento va quindi effettuato sul c.c. postale n. 88633490 intestato a Equitalia Udine S.p.A.-San Daniele del Friuli-UD-ICI
Stime terreni edificabili ai fini ICI anni
1993-1996:
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Stime terreni edificabili ai fini ICI anni
1997-2003:
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Aggiornamento valore aree edificabili ai fini
ICI - anno 2004 
Valore aree edificabili ai fini ICI - anno
2005 
- Modello comunicazione variazioni ICI - persone
fisiche:
- 
- Modello comunicazione variazioni ICI - persone
giuridiche: -

Regolamento ICI:
-
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